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Nuova normativa per i sistemi antincendio nei condomini:

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Nuove regole per sistemi antincendio in condominio: Dm 25/01/2019

Parliamo dell’entrata in vigore del Decreto ministeriale 25 gennaio 2019, che va in parte a modificare quanto contenuto nella normativa precedente dei sistemi antincendio nei condomini,  inserita nel Decreto n. 246 del 16 maggio 1987, modificandone in parte il contenuto.

Cosa viene modificato?

Con il Decreto 25 gennaio 2019 si approva l’allegato 1 che modifica le norme tecniche contenute nell’allegato del decreto sopra citato, n. 246/1987 e che va a sostituire il punto 9-Deroghe, introducendo il punto 9-bis. Gestione della sicurezza antincendio.

Si tratta di una modifica molto rilevante, sopratutto se ci ricordiamo che gli Amministratori di condominio sono i rappresentanti legali degli edifici che gestiscono. Come tali devono adeguarsi, in quanto responsabili dell’attività, agli adempimenti normativi prescritti dalla legge italiana.

Responsabilità dell’Amministratore nei sistemi antincendio:

Quindi, importante: l’Amministratore è il Responsabile dell’attività che consiste nella gestione del condominio e in particolare deve garantire tutti gli adempimenti in fatto di sicurezza.
Questo Decreto ministeriale si rivolge in particolare alla sicurezza antincendio.
Dobbiamo partire da questo presupposto essenziale: in fatto di incendi, non dovrebbe succedere mai nulla, ma potrebbe succedere.

Pertanto l’Amministratore deve essere certo di aver compiuto tutto quello che è necessario in fatto di adempimenti giuridici e pratici che mettano al riparo l’edificio dal rischio di incendi, o quanto meno, che limitino il più possibile i danni a cose e sopratutto a persone.

Purtroppo, i fatti di cronaca, seppur rari, in tutte le parti del mondo, ci ricordano che incendi nei fabbricati di civile abitazione possono avvenire e la priorità è che nessun essere umano si faccia male o peggio…perisca.

Il fatto che siano eventi per fortuna rari non esclude che non possano accadere, quaindi, ecco che interviene la legge per far sì che vengano adottate tutte le misure necessarie affinchè nessuno si faccia irrimediabilmente male.

Il Dm 25 gennaio 2019 è entrato in vigore il 5 maggio 2019, quindi è recentissimo.

Efficacia e tempi di adeguamento:

I tempi di adeguamento per i condomini sono di 1 anno nella maggioranza dei casi. Nelle situazioni più complicate e che richiedono un intervento più massivo, il tempo è di 2 anni dall’entrata in vigore.

Questo per gli Amministratori non vuol dire attendere l’ultima ora dell’ultimo giorno, bensì attivarsi per tempo, perchè ne va della sicurezza dei propri clienti e in tutta sincerità, anche dell’incolumità giuridica dell’Amministratore stesso.

Campo di applicazione della normativa per i sistemi antincendio:

Il Dm si applica a tutti gli edifici di civile abitazione, nel dettaglio:
– Edifici di civile abitazione di nuova costruzione.
– Edifici già esistenti, oggetto di interventi successivi alla data di entrata in vigore del decreto 25 gennaio 2019 (5 maggio 2019), per interventi sulle facciate che prevedano un rifacimento superiore al 50% della superficie e che siano soggetti a Certificato Prevenzione Incendi (attuale Dpr 151/2011).

Rilevante elemento di differenziazione:

Altezza dell’edificio: edifici al di sotto dei 12 metri di altezza, edifici dai 12 ai 24 metri, edifici dai 24 ai 54 metri.

Per tutti gli edifici:
A prescindere dall’altezza, in caso di condomini soggetti al Dpr 151/2011 (ex Certificato Prevenzione Incendi): vengono fissati gli obiettivi per la valutazione dei requisiti di sicurezza antincendio delle facciate.

In sostanza, tutti i condomini soggetti a Certificato Prevenzione Incendi, qualora debbano procedere a riqualificazione delle facciate, a prescindere dall’altezza dell’edificio, devono adeguarsi a una determinata normativa di sicurezza antincendio.

Cosa richiede la normativa:

La normativa richiede in tema di sicurezza antincendio per la riqualificazione delle facciate: 1) limitazione della propagazione dell’incendio originato all’interno dell’edificio, 2) limitazione della propagazione di un incendio originato all’esterno dell’edificio, 3) evitare o limitare la caduta di porzioni di facciata che possano compromettere l’esodo in sicurezza degli occupanti l’edificio e l’intervento dei soccorsi.

In conclusione, cosa cambia per l’Amministratore?
Per gli edifici al di sotto dei 12 metri di altezza e soggetti al Dpr 151/2011 (ex Certificato Prevenzione Antincendio), l’A. dovrà continuare a provvedere al rinnovo del C.P.I. e a verificare che nello stato attuale nulla sia mutato. Dovrà adeguarsi alla normativa dei sistemi antincendio del Dm 25/01/19 solo in caso di riqualificazione delle facciate.
Per gli edifici al di sopra dei 12 metri di altezza, dovrà applicare ulteriori norme di adeguamento alla nuova normativa.
E’ corretto affermare che l’elemento discrimante per eccellenza consiste nel fatto che l’edificio sia soggetto a rilascio di Certificato Prevenzione Incendi.
Tale Certificato è richiesto in caso di area garage interrata superiore ai 300 m2, in caso di centrale termica compresa tra i 116 e i 350 kw di potenza, oppure in caso di edifici di altezza superiore ai 24 metri.

In prossimo articolo seguiranno dettagli tecnici per la normativa dei sistemi antincendio, intanto,
per gli Amministratori, occhio alla sicurezza  e alla prevenzione del rischio incendi!

Nuova normativa per i sistemi antincendio nei condomini:

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