Studio Solitari

Mediazione Civile

Spread the love

Obbligatoria nelle liti condominiali

Normativa di riferimento:

D.Lgs. 28/2010 DECRETO LEGISLATIVO 4 marzo 2010, n. 28 di attuazione dell’articolo 60 della Legge 18 giugno 2009, n. 69;
D.L. 21 giugno 2013, n. 69 convertito, con modificazioni, dalla Legge 9 agosto 2013, n. 98;

 

La mediazione civile obbligatoria è stata introdotta con il Decreto Legislativo n. 28/2010, con successive modifiche, ma nella sostanza e nella ratio, il concetto di mediazione e il suo scopo, sono rimasti i medesimi.

Cosa è la mediazione civile obbligatoria?


E’ uno strumento alternativo alla procedura giudiziale ordinaria (processo) e si attua quando le parti in lite, prima di ricorrere davanti al Giudice del Tribunale Civile, tentano in via amichevole un accordo risolutivo della controversia, attraverso un intermediario, chiamato appunto mediatore.

E’ fondamentale la volontà delle parti di giungere ad un accordo!

La mediazione è obbligatoria, cioè costituisce una condicio sine qua non, imprescindibile prima di avvalersi del rito ordinario proprio del processo civile.


Perchè mediazione in ambito condominiale?

Perchè il primo ambito di riferimento e di applicazione del decreto 28/2010 è proprio costituito dalle liti condominiali. A mio parere, tale legge è stata rivoluzionaria , in quanto da sempre i tribunali venivano ingolfati da controversie in ambito condominiale, spesso di scarsa rilevanza giuridica.

Le cause in materia di condominio non facevano altro che rallentare una macchina giuridica già lenta e appesantita dalle lungaggini
della procedura civile. Inoltre, l’iter processuale ordinario è molto oneroso e spesso i condomini si arenavano nella prosecuzione della causa proprio per gli elevati costi (spese d’ufficio e compenso del legale).

Quali sono i vantaggi della mediazione civile obbligatoria?

In sostanza, la mediazione civile obbligatoria è innovativa sotto tre aspetti fondamentali: 1) riduzione delle tempistiche procedurali, 2) notevole riduzione dei costi, 3) semplificazione procedurale;

Per le tempistiche, la durata della mediazione va da un tempo minimo di 1 mese ad un massimo (definito per legge) di 120 giorni, incredibile ma vero!
Per i costi, esistono chiaramente delle tariffe ministeriali , ma senza entrare nel dettaglio dei conteggi, espongo un esempio: una causa del valore nel merito di € 20.000, in caso di esito positivo (la mediazione va a buon fine), costa alle parti da un minimo di € 308,40 ad un massimo di € 442,60 (compenso dei rispettivi legali escluso, ma comunque è molto ridotto rispetto a quello richiesto per una causa ordinaria).

Come viene avviata la procedura di mediazione?

In maniera molto semplice. Le parti in lite propongono una domanda di conciliazione presso un Ente iscritto nel Registro degli Organismi di mediazione riconosciuti dal Ministero della Giustizia.
Le parti possono presentare la domanda autonomamente senza il supporto di un legale, la cui assistenza è invece obbligatoria nelle fasi di colloquio con il mediatore.

 

Perchè mediare invece di ricorrere direttamente al Giudice di Pace o al Giudice togato?


Lo scopo di questo innovativo istituto si basa essenzialmente sulla volontà delle parti di giungere ad un accordo, quindi è fondamentale l’intenzione di attuarlo mediante un dialogo.

La partecipazione attiva delle parti rende possibile il raggiungimento di un accordo!

Tuttavia, è importante accettare questo concetto basilare: nella mediazione, entrambe le “fazioni” conquistano qualcosa e rinunciano al tempo stesso parzialmente alle loro richieste. Se non sussiste l’intento di giungere ad un compromesso, decade automaticamente la ratio dell’istituto.

Cosa succede se le parti non si presentano all’incontro?

A volte può succedere che una delle parti o entrambe, non si presentino alla mediazione. Ciò comporta che il tentativo obbligatorio di mediare sia stato assolto per la legge e quindi si possa procedere con il normale iter davanti al giudice.

Ci sono casi in cui una o entrambe le parti  boicottano la mediazione, non comparendo, allo scopo di “baipassare ” questa condizione di procedibilità obbligatoria, per poi ricorrere direttamente al giudizio ordinario.
A mio parere, un tentativo va sempre esperito.


Considerazioni dell’Amministratore:

In base alla mia esperienza, ritengo che la mediazione sia efficace, celere, economica. Essa da alle parti l’opportunità di manifestare apertamente le proprie ragioni. In mediazione, i colloqui avvengono privatamente con il mediatore, inoltre sono previsti incontri comuni tra le parti e il mediatore medesimo.

In assenza della formalità tipica di un processo, i soggetti coinvolti si sentono più di parlare e di comunicare le proprie ragioni.
L’assenza di pubblico, il luogo più riservato e tranquillo di un’aula di tribunale, il fatto di essere tutti seduti attorno al medesimo tavolo, su di uno stesso piano (lo stesso mediatore non è lontano nè in posizione sopraelevata rispetto alle parti), sono tutti elementi che aiutano il dialogo e il confronto.
Personalmente, ritengo che agevolare il confronto e non lo scontro tra le parti, in ambito condominiale, in primis, sia essenziale.

Spesso i motivi della lite sono nascosti e frequentemente non hanno molto a che vedere con le pretese materiali dei soggetti coinvolti.
Avendo la possibilità di parlare in un contesto riservato e più sereno rispetto ad un’assemblea condominiale o ad un’aula di tribunale, le parti si sentono più propense ad ammettere che spesso sono ragioni di tutt’altra natura, spesso emotiva e personale, ad aver determinato l’insorgere della controversia.

Possibili esiti della mediazione: cosa può succedere?

Qualora le parti raggiungano un accordo, ossia arrivano ad una vera e propria conciliazione, l’iter si conclude con la redazione di un verbale immediatamente esecutivo. Se invece l’accordo non viene raggiunto, dopo vari tentativi, oppure una o entrambe le parti non si presentano, allora non rimane altro che intraprendere la strada del processo ordinario.

 

Mediazione Civile

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

7 − 5 =

Torna su